2019_sn95 - Istituto Istruzione Superiore Artemisia Gentileschi

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anno scolastico 2019-2020

---------- Messaggio inoltrato ----------

Da: Unicobas Nazionale <unicobas.nazionale@pec.it>  Data: 31.03.2020 ore 16.43 Oggetto: INFORMATIVA ALLA S.V E PERSONALE DOCENTE SU DIDATTICA A DISTANZA

Ai Dirigenti scolastici Alla RSU di Istituto Roma, 30 Marzo 2020 Prot. 30320/NS OGGETTO: chiarimenti in merito alla didattica a distanza Come è noto, le lezioni sono state sospese dal 5 marzo con il DPCM 4.3.20. In relazione alla situazione di emergenza e al protrarsi della sospensione delle lezioni, il Ministero, con alcune note, ha sollecitato interventi di didattica a distanza. Si tratta di una modalità nuova e non normata contrattualmente, che rischia di dare luogo a fraintendimenti o interpretazioni. E’ importante perciò di puntualizzare alcuni nodi essenziali, anche allo scopo di evitare l’attivazione diffusa di contenziosi. Per i docenti non è prevista alcuna forma di lavoro agile/smartworking. In periodo di sospensione delle lezioni non è prevista né tantomeno regolamentata alcuna forma di svolgimento delle lezioni da remoto. Qualsiasi forma di regolamentazione che intervenga in maniera extracontrattuale e fuori normativa è da considerare impropria e non può dare luogo a indicazioni che figurino come ordini di servizio, in quanto priva di fonte normativa. I docenti, in questa particolare situazione, si sono attivati per mantenere la relazione educativa con gli studenti, unicamente in base alla loro volontà e disponibilità, senza che sussistano obblighi formali definiti. I docenti non sono tenuti al rispetto dell’orario di lavoro Le lezioni sospese e l’assenza del lavoro agile non vincolano gli insegnanti all’adempimento degli obblighi orari o a quote di orario. E’ sufficiente che coloro che scelgono di utilizzare lo strumento della videolezione in contemporanea presenza con gli alunni concordino i tempi con gli studenti che desiderano avvalersi di questa modalità . Una eventuale organizzazione tecnica dei collegamenti non va comunque confusa con l’obbligo di prestazione oraria, che non sussiste. Non esiste quindi alcun obbligo di posizionare le lezioni in corrispondenza del proprio orario di lavoro, che attualmente è sospeso, né sussiste l’obbligo di fornire all’organizzazione scolastica un planning riepilogativo degli interventi didattici a distanza, in quanto non è previsto dalla normativa nessun tipo di accertamento o quantificazione della prestazione lavorativa del docente in periodo di sospensione delle lezioni. Analogamente, sono prive di valore formale eventuali indicazioni su quote di orario da utilizzare per videolezioni in contemporanea presenza o indicazioni sulla durata delle medesime Non vi sono obblighi di effettuare videolezioni o attivazione di classi virtuali Come richiamato dalle varie note ministeriali, il docente può utilizzare varie modalità di didattica a distanza. La videolezione e l’utilizzo delle varie piattaforme che agiscono in modalità sincronica sono una delle tante modalità possibili, utilizzabili in base alla libertà di insegnamento e alla libera scelta metodologica, così come lo sono una varietà di interventi effettuabili in modalità asincrona che lo studente può fruire in autonomia( invio di materiali ragionati, files audio, filmati, batterie di esercizi di consolidamento etc). Non vi sono obblighi per gli studenti Le varie note ministeriali fanno riferimento, per gli studenti, al diritto allo studio, ma non prevedono alcun obbligo in fase di sospensione delle lezioni. E’ pertanto improprio rilevare in modo formale le presenze alle videolezioni sincrone o chiedere formale motivazione dell’assenza. Si invita inoltre a considerare quanto già sollecitato dal Ministero riguardo alla necessità di evitare carichi di lavoro eccessivi e/o lunghi tempi di permanenza al video. Riguardo alla valutazione, va ricordato che, in mancanza di indicazioni precise non ancora pervenute, si può fare riferimento esclusivamente alla normativa generale, tenendo presente quanto affermato nella nota 388 del 17 marzo, con richiamo al valore essenzialmente formativo e non sanzionatorio che gli interventi didattici in questo periodo devono assumere, e alle competenze del Consiglio di classe sulla valutazione finale in base ai criteri del Collegio dei docenti. Invitiamo a valutare attentamente i possibili contenziosi che si attiverebbero con le famiglie degli studenti in caso di valutazioni formali negative raccolte in periodo di sospensione delle lezioni e di insussistenza di obblighi per gli studenti. Sospensione delle riunioni collegiali Secondo quanto disposto dalla nota 279 del 8 marzo, le riunioni degli organi collegiali in presenza sono sospese. In ogni caso, le forme di raccordo che i docenti possono assumere, a livello di Consiglio di Classe, di gruppi di materia o di Dipartimento, sono da considerare buone pratiche di relazione, ma non possono essere considerate riunioni formali con valore decisionale vincolante. Quanto richiamato, allo scopo di fornire elementi di chiarificazione, affinché la difficile situazione che stiamo vivendo venga affrontata con la pacatezza e il senso di responsabilità necessari, evitando contenziosi e giungendo alla fine di questo anno scolastico tormentato in modo ragionevole ed accettabile.
p. l'Unicobas Scuola e Università
Maria Grazia Argiolas (Rappresentante legale)


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